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Pratiche per cambio residenza

Cambio di Residenza in tempo reale

L'art. 5 del D.L. 9.2.2012, N. 5, convertito in Legge 4.4.2012 n. 35, ha introdotto con decorrenza dal 9 maggio 2012 nuove disposizioni in materia anagrafica riguardanti l'iscrizione per trasferimento da altro Comune o dall'estero, le cancellazioni per l'estero e le variazioni di indirizzo all'interno del Comune.

Le dichiarazioni anagrafiche dovranno essere presentate utilizzando la modulistica sottostante, conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, e potranno pervenire all'ufficio anagrafe non solo tramite presentazione diretta, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale

2. che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione

3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione può essere resa tramite sottoscrizione del modulo di richiesta da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne. I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare chiaramente e completamente tutti i campi del Modulo obbligatori contrassegnati da un asterisco *. In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE.

Nel Modulo occorre indicare chiaramente:

 

  • i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare;
  • il Comune o lo Stato estero da cui provengono;
  • l'indirizzo esatto;
  • in caso di coabitazione, il nominativo di chi gia occupa l'appartamento

 

Documentazione da allegare:

 

  • documento di riconoscimento in corso di validità; per i cittadini extracomunitari è necessario il passaporto;
  • i dati relativi alla patente ed alle targhe dei veicoli intestati alle persone che trasferiscono la residenza. Si consiglia di trasmettere o consegnare copia fotostatica del libretto dei veicoli intestati a tutti i componenti della famiglia e copia fotostatica delle patenti di tutti i componenti della famiglia;
  • le dichiarazioni presentate dai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno essere corredate dalla documentazione indicata nell'Allegato "A";
  • le dichiarazioni presentate dai cittadini comunitari dovranno essere corredate dalla documentazione indicata nell'Allegato "B" a seconda del titolo in base al quale si effettua la richiesta (lavoro subordinato, motivi di studio, ricongiungimento familiare);

 

Note:

 

  • se il nucleo familiare si trasferisce in una abitazione dove sono già residenti altre persone, e sussistono rapporti di parentela, affinità, matrimonio, convivenza, adozione, etc. con almeno una di loro, la persona o le persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia;
  • onde evitare disguidi nell'invio delle cartelle esattoriali è necessario comunicare la variazione di residenza all'ufficio Tributi – Acquedotto che riceve il martedì ed il sabato.

 

E' utile anche avvertire Enti pubblici e privati con i quali il cittadino può avere rapporti (INPS, Camera di Commercio, Banche, etc.)

PROCEDIMENTO DI CAMBIO DI RESIDENZA

 

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate". Tutte le altre certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.

Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque effettuare le autocertificazioni.

Il Comune di  Lucinasco (IM) entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte della Polizia Provinciale convenzionata con questo comune  attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune di Lucinasco (IM) all'indirizzo dichiarato.

Trascorso tale termine senza che il richiedente riceva comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

INDIRIZZI E RECAPITI

1) INDIRIZZO POSTALE (per invio a mezzo raccomandata)

Comune di Lucinasco - Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe

Via Roma, 43

2) FAX: 0183 - 52426

3) E-MAIL: lucinasco@libero.it

4) POSTA CERTIFICATA: comune.lucinasco.im@legalmail.it 

ORARI APERTURA PER PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO

Ufficio Anagrafe

Via Roma, 43

nei giorni dal lunedì al venerdì dalle  ore 8:30 - 12:30

Nei giorni di sabato dalle ore 8,30 alle ore 10,30

 

Documenti: